Partner per il tuo Business

accurate soluzioni per l'impresa

Lo Studio

Ratio Consulting Srl, nata nel 1989, fornisce servizi di consulenza societaria, consulenza tributaria, revisione contabile ed elaborazione dati contabili offrendo il massimo della professionalità, avanzata tecnologia e la più alta qualità dei servizi.

Consapevole delle esigenze e delle difficoltà della piccola e media impresa, attenendosi al proprio codice di etica professionale per una crescita sociale ed economica equilibrata, chiaramente dichiarata nella propria missione “accurate soluzioni per l’impresa” si pone come unico referente con l’obiettivo di fornire una completa e qualificata assistenza durante la vita dell’azienda, attraverso:

  • un rapporto leale con il cliente ed il suo team;
  • un continuo e reciproco scambio di informazioni;
  • una suddivisione delle aree di competenza con delega di responsabilità;
  • un continuo aggiornamento e formazione del proprio personale;
  • una condivisione del bagaglio di conoscenze;
  • una comprensione delle reali necessità;
  • un’educata valutazione e proposta delle soluzioni.

Soluzioni accurate per ogni tipo di impresa che nascono dall’ assistenza diretta dei professionisti dello studio Colonelli Montanari Raggi & Partners e dalla sinergia con consulenti specializzati: dottori commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro, altre figure professionali (notai, architetti, geometri, formatori etc.) e, se necessario, società di consulenza con conoscenze specifiche e mirate.

Nel corso degli anni la struttura si è ampliata ed evoluta mediante una rete di collegamenti funzionali con PARTNERS operanti in aree complementari; evoluzione che ha condotto anche all’apertura della sede di Faenza.
Oggi, mediante professionisti in studio e attraverso una rete di collaborazioni possiamo garantire un servizio ad un livello elevato per Industrie, Artigiani, Commercianti, Professionisti, Agricoltori, Associazioni e altre imprese.

I nostri servizi

Cosa possiamo fare per te

Attività amministrativo-contabile

  • impianto contabilità
  • pratiche inizio attività (apertura P.Iva, CCIAA, Inps, Inail)
  • richiesta di autorizzazioni e licenze
  • servizio contabilità ordinaria
  • semplificata,
    professionisti e agricola
  • predisposizione di bilanci d'esercizio e situazioni infrannuali

Consulenza amministrativa

  • revisione e controllo degli impianti contabili e del Sistema Informativo
  • verifica dell’attendibilità della contabilità e del bilancio
  • consulenza in azienda
  • rendiconti economici e/o finanziari
  • analisi dei ricavi e dei costi
  • calcolo del costo orario
  • analisi e indici di bilancio e dei flussi finanziari

Fiscale e Tributaria

  • dichiarazione dei redditi – Modello Redditi
  • Assistenza fiscale CAF dipendenti (Mod.730)
  • rapporti con Uffici Finanziari
  • assistenza nelle procedure di contenzioso tributario
  • consulenza tributaria e pianificazione fiscale
  • gestione dei passaggi generazionali
  • "protezione" dei patrimoni familiari

Consulenza a privati

  • consulenza locazioni
  • operazioni immobiliari (es. lottizzazione, compravendite, stime immobili etc)
  • tutela della persona e del patrimonio (eredità e successioni etc)
  • consulenza rapporti immobiliari
  • mandati fiduciari

Attività Societaria

  • consulenza societaria
  • costituzione società e redazione statuti
  • consulenza rapporti tra soci e redazione patti parasociali
  • trasformazioni societarie e altre operazioni straordinarie
  • tenuta libri sociali
  • domiciliazione sede legale

Associazioni ed Enti No-Profit

  • consulenza in sede di costituzione modello di associazione
  • assistenza e espletamento attività contabile e fiscale
  • predisposizione rendiconti e bilanci annui
  • modello EAS e 5 per mille

Finanza ordinaria

  • gestione dei rapporti con banche ed enti finanziatori
  • scelta delle operazioni finanziarie ottimali
  • valutazioni di alternative di finanziamento (mutui, leasing, etc)
  • ridefinizione del rapporto di indebitamento
  • consulenza nelle pratiche di finanziamento agevolato
  • consulenza sistemi finanziari e bancari, rapporti con fondi di investimento
  • valutazione di investimenti specifici e del loro impatto sulla struttura aziendale

Operazioni straordinarie

  • assistenza nelle operazioni di compravendita di attività commerciali, artigianali e industriali
  • assistenza nell’apertura di nuove attività
  • valutazioni di aziende e rami aziendal
  • redazione di stime o valutazione di imprese, società o quote societarie
  • redazione di Business Plan
  • consulenza e assistenza nelle operazioni di fusione, conferimento, scissione
  • progetti di ristrutturazione aziendale

Consulenza di direzione e organizzazione aziendale

  • analisi, valutazione e impianto del sistema di controllo di gestione interno
  • analisi dei costi aziendali
  • implementazione di sistemi di valutazione della produzione
  • assistenza e redazione di budget e reporting
  • organizzazione aziendale, procedure e flussi operativi
  • assistenza all’attività di Marketing
  • analisi e indagini di mercato
  • logistica e flussi operativi

Contratti e Legale

  • assistenza nei rapporti contrattuali
  • stesura contratti e adempimenti
  • gestione delle vertenze legali
  • Consulenza Legge n.675/96 – “Privacy”

partner per il tuo business

Al fine di svolgere la propria assistenza al cliente nell’ottica di accurate soluzioni per l’impresa lo Studio fornisce:

Informazioni commerciali: solvibilità dei vostri clienti/fornitori e analisi, bilanci e indici di riferimento relativi alla vostra attività o attività concorrenti;

Camera di commercio: a richiesta si rilasciano visure e certificati camerali e bilanci di società;

Sale Riunioni o uffici riservati: disponibilità per i clienti di sale riunioni o di uffici riservati.

Legale:
l’avvocato Paolo Gambi è presente nello Studio di Russi tutti i martedì pomeriggio;
L’avvocato Marco Emiliani è presente nello Studio di Faenza il Lunedi e giovedi pomeriggio;
L’avvocato Felice Bonfanti è presente nello Studio di Noto tuti i giorni;

Sicurezza: previo appuntamento con società specializzata nella consulenza e controllo della normativa;

Agevolazioni finanziarie: indagine preventiva sull’opportunità di accedere a contributi per investimenti anche di modesta entità;
pratiche agevolazioni cooperative di garanzia artigiani, commercianti e piccola industria.

Servizio buste paga: in convezione con Consulente del Lavoro;

Assistenza legale: Avvocato Paolo Gambi, Avvocato Marco Emiliani, Avvocato Felice Bonfanti.

Certificazioni e progetti fondo impresa;

Sistemi informativi:
– sistema informativo SPRING/ESOLVER/SQL per la contabilità e collegamento diretto con lo Studio;
– software e PC;
– server e reti;
– sistemi gestionali aziendali sviluppati su piattaforme Unix/Linux o Windows, utilizzabili in ambienti Web o Client-Server;

Grafica, siti Web e comunicazione: studio e progettazione di campagne pubblicitarie, marchi, Siti Web e di ogni altro mezzo di comunicazione;

Ricerca, selezione e formazione di personale: società di consulenza con sede a Ravenna, autorizzata dal Ministero del Lavoro e specializzata in: selezione del personale, analisi organizzativa e sistemi di gestione risorse umane valutazione del potenziale, formazione aziendale, rischio stress lavoro correlato: sistemi di valutazione e intervento;

Polizze assicurative:
– servizio BROKER ASSICURATIVO in grado, senza nessun aggravio in termini di costi, di gestire tutti gli aspetti inerenti la stipula, la gestione delle polizze e gli eventuali sinistri se è necessario gestire annualmente un certo numero di polizze assicurative;
– rapporto con primarie COMPAGNIE di ASSICURAZIONE per assistenza ai clienti.

BONFANTI Studio Legale Internazionale
www.bonfantilex.com

CORPORATE ADVISOR BUREAU Finanza agevolata – Consulenza Organizzativa – Controllo di gestione
​​www.corporateadvisorbureau.com

TELEMATICA ITALIA Agevolazione e contributi alle imprese
​www.telematicaitalia.it

Chi siamo

Il nostro Team

Colonelli Montanari Raggi & Partners è una associazione professionale tra dottori commercialisti e revisori contabili che operano nelle sedi di Russi e Faenza nella provincia di Ravenna.

Partners

Nato a Ravenna nel 1960

Albi professionali

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna dal mese di ottobre 1988
Iscritto al Registro dei Revisori Legale dei Conti dal mese di aprile 1995
Iscritto nell’Albo dei Periti e Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Ravenna
Iscritto nell’Albo dei Sindaci della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia Romagna di Bologna dal mese di gennaio 1996
Iscritto nell’Albo degli Arbitri per la categoria “Dottori Commercialisti” presso la Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. Ravenna dal mese di marzo 1998
Socio Aderente APCO – Associazione professionale italiana dei Consulenti di direzione ed organizzazione con sede in Milano.

E-mail: gcolonelli@ratioconsulting.it
P.E.C.: gcolonelli@legalmail.it

Nata a Ravenna nel 1965

Albi professionali

Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna dal mese di gennaio 1995
Iscritta al Registro dei Revisori Legale dei Conti dal mese di maggio 1996
Iscritta nell’Albo dei Periti e Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Ravenna

E-mail: pcolonelli@ratioconsulting.it
P.E.C.: pcolonelli@legalmail.it

Nato a Ravenna nel 1972

Albi professionali

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna dal mese di febbraio 2004
Iscritto al Registro dei Revisori Legale dei Conti dal mese di marzo 2004
Iscritto nell’Albo dei Periti e Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Ravenna

E-mail: gmontanari@ratioconsulting.it
P.E.C.: gmontanari@legalmail.it

Nato a Faenza (RA) nel 1977

Albi professionali

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna n. 470/A dal mese di gennaio 2009
Iscritto al Registro dei Revisori Legale dei Conti n. 155599 dal mese di luglio 2009
Iscritto nell’Albo dei Periti e Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Ravenna

Qualifica di consulente finanziario professionista n. CFP 771

E-mail: fraggi@ratioconsulting.it
P.E.C.: fraggi@legalmail.it

Nata a Faenza (RA) nel 1987

Albi professionali

Iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna
Iscritto al Registro dei Revisori Legali dei Conti

Titoli di Studio

Laurea Triennale in Economia e professione presso L’Alma Mater Studiorum di Bologna nel 2009 con votazione 110/110 con Lode
Laurea Magistrale in Economia e professione presso L’Alma Mater Studiorum di Bologna nel 2011 con votazione 110/110 con Lode

E-mail: cristina.colonelli@ratioconsulting.it
P.E.C.: cristina.colonelli@legalmail.it

Collaboratori

Nato a Faenza nel 1993

Albi professionali

Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ravenna dal 04 marzo 2020 al numero 620/A

E-mail: mconti@ratioconsulting.it
P.E.C.: marco.conti93@pec.it

Novità

Rassegne stampa

Rassegna Fiscale

Le ultime notizie del giorno

Mef a caccia di altre risorse tra le somme non utilizzate L’obiettivo di 2-3 miliardi

10 Settembre 2024 | Corriere della Sera - Mario Sensini - Pag. 9

Al Mef si lavora alla ricerca di fondi con cui finanziare la prossima manovra. L’intento è quello di recuperare le risorse stanziate in passato che non sono state utilizzate per intero. Secondo il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti occorre ‘rendere più efficiente l’uso del denaro pubblico già investito’. Prima dei tagli alla spesa viva, che saranno necessari, si spunteranno le coperture ‘eccessive’. Strada obbligata, visto che la maggioranza è restia anche a un aumento delle entrate, ma chiede risorse per rifinanziare le misure dello scorso anno ovvero gli sgravi contributivi e fiscali, le deduzioni per le imprese che assumono e gli incentivi per la natalità. Qualora i margini lo consentissero si guarda anche alle tasse per il ceto medio e gli autonomi, la sanità e le pensioni. Ammontano a due o tre miliardi di euro le risorse recuperate da misure non interamente utilizzate.

Campagna d’autunno del Fisco con alert e controlli sulla flat tax

10 Settembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 5

Il Fisco lancia la campagna d’autunno per centrare l’obiettivo di recuperare 11,1 miliardi di euro dall’attività di contrasto all’evasione. Fari accesi sui contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione o che lo hanno fatto con anomalie e sulle partite Iva che hanno sfruttato il regime forfettario senza averne i requisiti. Sempre il Fisco lavora per la restituzione dei crediti di ricerca e sviluppo relativi al periodo 2015-2019 indebitamente utilizzati in compensazione. Nel mirino pure e soprattutto le partite Iva ‘apri e chiudi’. Il target di fine anno è quello di centrare i 3 milioni complessivi di lettere di compliance inviate ai contribuenti per stimolare il ravvedimento operoso. Da questa strategia sono attesi versamenti per 3,1 miliardi di euro. Scaduti i termini per l’invio delle dichiarazioni dei redditi partiranno gli incroci del fisco e le verifiche. Ma la strategia della compliance si estende anche al mondo delle dichiarazioni Iva. Al momento si punta su chi non ha presentato il modello lo scorso anno.

Partite Iva apri e chiudi sempre più nel mirino con l’analisi del rischio

10 Settembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Marco Mobili, Giovanni Parente - Pag. 5

Per stanare le evasioni vanno monitorate attentamente le frodi Iva. Questo sia in ambito tributario che non. Nel tempo è aumentata l’attenzione verso le partite Iva ‘apri e chiudi’ ovvero l’utilizzo di posizioni Iva fasulle per emettere fatture inesistenti in modo da consentire ai beneficiari della frode di acquisire vantaggi anche in termini di acquisizione dei crediti d’imposta. Ecco perché entra in campo l’analisi di rischio che può contare anche su una task force (l’Upar) tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza. Il lavoro sinergico tra strutture centrali e locali delle Entrate punta a una capacità di selezione sempre più mirata e concentrata sui soggetti più pericolosi. Selezione in grado di produrre risultati non solo in fase di controllo ma anche nel rilascio di nuove partite Iva andando a ricostruire l’eventuale storia pregressa dei richiedenti. L’obiettivo non è solo quello di inibire per il futuro comportamenti illeciti, l’attività di intelligence intende anche risalire a tutta la filiera fraudolenta e individuare i destinatari finali. Vigilanza a livelli altissimi sul fenomeno dei finti esportatori abituali. 

Crediti inesistenti: i presupposti tutti identificati per legge

10 Settembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Roberto Cordeiro Guerra - Pag. 27

Di recente molte agevolazioni sono state erogate sotto forma di credito d’imposta e questo ha portato una maggiore attenzione del regime applicabile in caso di recupero dei crediti indebitamente fruiti. Diverse le criticità emerse, come la distinzione tra crediti spettanti e non, con sanzioni diverse. Le incertezze hanno riguardato i tempi di recupero e la definizione penale dei crediti. In sede di attuazione, il Dlgs 14 giugno 2024 n. 87 ha introdotto una definizione unica per crediti inesistenti e non spettanti, migliorando la chiarezza normativa e sanzionatoria. Nella nuova definizione di credito inesistente non c’è più il riferimento alla possibilità di rilevazione tramite controllo automatico. Oggi vengono definiti come inesistenti i crediti per i quali mancano i requisiti oggettivi o soggettivi mentre quelli non spettanti riguardano la mancanza di ulteriori elementi richiesti dalla norma. Tuttavia, restano ambiguità che necessitano di ulteriori chiarimenti per una corretta applicazione delle sanzioni.

Credito Zes, va confermato l’investimento

10 Settembre 2024 | Il Sole 24 Ore - C.Fo. - Pag. 27

È online il modello delle Entrate per la comunicazione integrativa da compilare e trasmettere per accedere al credito d’imposta per gli investimenti nella Zona economica speciale unica del Mezzogiorno. Devono utilizzarlo le imprese che dallo scorso 12 giugno hanno già presentato una comunicazione sulla base dell’art. 5 del decreto Coesione. Poi il decreto Omnibus ha previsto una comunicazione integrativa che le imprese sono tenute a trasmettere alle Entrate per accertare l’effettiva realizzazione degli investimenti per i quali hanno prenotato il credito d’imposta. Con questa attestazione va comunicata l’avvenuta realizzazione entro il 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria. La trasmissione deve avvenire esclusivamente con il software ‘Zes una integrativa’ disponibile gratis sul sito delle  Entrate. (Ved. anche Italia Oggi: ‘Zes unica, progetti da integrare’ – pag. 23)

Polizze key man, salta la deducibilità se i beneficiari sono gli eredi

10 Settembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Alessandro Germani - Pag. 30

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 24022 del 6 settembre 2024, torna ad occuparsi delle polizze ‘key man’ che assicurano circa la premorienza di un soggetto cruciale nell’economia dell’impresa. Sulla deducibilità del premio in capo all’impresa stessa le posizioni appaiono controverse, in quanto la giurisprudenza di merito si mostra oscillante, la dottrina è favorevole alla deducibilità del costo mentre la Cassazione 28004/2009 è controversa ma sembra negare la deducibilità del premio. La polizza key man è generalmente contratta dalla società per tutelarsi circa la premorienza di un elemento di spicco della direzione aziendale, che può coincidere con l’imprenditore o un top manager. Beneficiario può essere la società oppure l’assicurato o i suoi eredi. La tesi circa la deducibilità del costo è stata ampiamente avallata in dottrina. La giurisprudenza ha invece espresso posizioni non uniformi. Secondo la Cassazione non sono deducibili i costi relativi all’assicurazione sulla vita dell’amministratore della società, pur se inerenti alla gestione dell’impresa, non essendo gli stessi diretti alla produzione del reddito. 

La composizione negoziata della crisi richiede prospettive di risanamento

10 Settembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Filippo D’Aquino, Gianluca Minniti - Pag. 31

Le imprese che intendono soddisfare i propri creditori ricorrendo non alla prosecuzione dell’attività ma alla liquidazione del patrimonio devono chiedersi se la composizione negoziata della crisi (Cnc) è compatibile con la previsione di un piano di carattere liquidatorio. Nella giurisprudenza di merito prevale l’orientamento teso a negare tout court l’ammissibilità a piani puramente liquidatori nell’ambito della Cnc, distinguendosi una preclusione di carattere soggettivo, relativa alle società in liquidazione che accedano allo strumento, rispetto a una preclusione legata alle oggettive caratteristiche liquidatorie del piano proposto. Il Tribunale di Pavia, con l’ordinanza 8 luglio 2024, ha respinto un ricorso per la conferma delle misure protettive, condividendo i precedenti giurisprudenziali secondo i quali il ricorso potrebbe essere accolto solo laddove sussiste una ragionevole probabilità di risanamento dell’impresa nonché di prosecuzione delle sue attività. 

Gli aumenti di capitale possono ampliare gli attivi distribuibili

10 Settembre 2024 | Il Sole 24 Ore - Filippo D’Aquino, Gianluca Minniti - Pag. 31

Tra le novità che caratterizzano il nuovo Codice della crisi importanti sono le nuove regole per la distribuzione degli attivi realizzati nel concordato preventivo in continuità. La norma dispone che quando il piano concordatario prevede la continuità aziendale, il valore eccedente quello di liquidazione può essere liberamente distribuito a patto che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. Il Tribunale di Treviso, con il provvedimento del 10 luglio 2023, ha calcolato il valore di liquidazione sui singoli beni e non sull’azienda in funzionamento, in quanto la prosecuzione dell’attività richiedeva ingenti risorse finanziarie. Questo ha consentito il pagamento parziale dei creditori chirografari, altrimenti insoddisfatti in una liquidazione giudiziale. Il Tribunale ha inoltre chiarito che, nel concordato in continuità aziendale, anche gli apporti dei soci possono essere distribuiti seguendo la regola della relative priority rule. Ma il controllo di queste valutazioni deve essere rigoroso per scongiurare abusi. 

Piccoli debitori dimenticati

10 Settembre 2024 | Italia Oggi - Monica Mandico, Enzo Stellato - Pag. 22

Tra le novità che sono contenute nel decreto correttivo del Dlgs 14/2019, licenziato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 settembre, c’è l’inasprimento delle condizioni per chi intende accedere al concordato minore. Il piccolo debitore non può accedere al concordato depositando una domanda ‘in bianco’ e chiedere la protezione immediata del proprio patrimonio mentre prepara il piano di ristrutturazione. Questo è un privilegio riservato solo al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione. Per i debitori minori, che spesso hanno bisogno di più tempo per mettere insieme una proposta, questa esclusione significa una maggiore esposizione alle azioni esecutive dei creditori. La modifica al concordato minore liquidatorio introduce un ulteriore ostacolo per i debitori perché richiede un più concreto incremento dell’attivo disponibile e questo rischia di escludere numerosi debitori che non dispongono di risorse esterne immediate. 

Fisco, pugno duro sui forfettari

10 Settembre 2024 | Italia Oggi - Giuliano Mandolesi - Pag. 24

Nel piano delle verifiche 2024 il Fisco mette nel mirino i forfettari. Sono infatti previsti controlli per controllare la corretta applicazione del regime. Al via anche accessi brevi finalizzati al riscontro della giusta compilazione del quadro RS. La campagna prevede da un lavoro controlli sui requisiti di accesso nel regime agevolato, come il rispetto della soglia massima di ricavi/compensi di 85 mila euro e, dall’altro la verifica ‘in loco’ sulla corretta compilazione dei dichiarativi con l’eventuale irrogazione di sanzioni amministrative in caso di esiti negativi. Oggetto di controllo anche eventuali ‘forzate’ trasformazioni di rapporti da lavoro dipendente in autonomo, il possesso di partecipazioni in soggetti trasparenti o in società in cui il soggetto ha il controllo con fatturazioni incrociate o la corretta fruizione del quinquennio con aliquota agevolata del 5%. 

Interpelli probatori ammessi in soli due ambiti

10 Settembre 2024 | Italia Oggi - Cristina Bartelli - Pag. 24

Adempimento collaborativo e nuovi investimenti sono i due ambiti in cui sono ammessi gli interpelli probatori. Nella nota sull’attività di controllo 2024 l’Agenzia delle Entrate affronta anche la riforma della attività di consulenza. Si precisa che l’elencazione delle tipologie di interpelli è tassativa; ‘a decorrere dal 18 gennaio 2024, possono presentare interpello c.d. probatorio esclusivamente i soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo e coloro che formulano un’istanza di interpello c.d. nuovi investimenti’. Una restrizione che non può essere superata attraverso la presentazione di altre tipologie di interpello, ad esempio, quello c.d. disapplicativo. Il documento avverte altresì che non si darà risposta a interpelli che abbiano a oggetto questioni interpretative già risolte.

Doppia via per il rischio fiscale

10 Settembre 2024 | Italia Oggi - Chiara Forino, Francesca Spurio - Pag. 25

Per le società in cooperative compliance spunta la possibilità dell’attestazione del tax control framework (Tcf) in luogo della certificazione, ancora tutta da regolamentare, come suggerito ieri dal Consiglio di Stato che ha emesso il parere richiesto dal Mef sullo schema di regolamento ministeriale recante ‘disciplina di requisiti, compiti e adempimenti dei professionisti abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale’. Si tratta del primo tassetto dell’iter di pubblicazione dell’atteso regolamento interministeriale in materia di certificazione del Tcf che avrebbe dovuto essere adottato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 221 del 30 dicembre 2023. 

Iva indebita, rimborso univoco

10 Settembre 2024 | Italia Oggi - Franco Ricca - Pag. 26

Con la sentenza 5 settembre 2024, C-83/23 la Corte di giustizia Ue interviene sul recupero dell’imposta da parte dell’acquirente. La controversia riguarda l’indebita applicazione da parte di un’impresa al proprio committente dell’Iva tedesca su prestazioni che andavano assoggettate al tributo in Italia. Per i giudici Ue l’acquirente non può chiedere il rimborso dell’Iva indebita direttamente all’amministrazione finanziaria, qualora questa l’abbia già restituita al fornitore; non è rilevante che sia difficile recuperare l’imposta dal fornitore in stato fallimentare, né che il curatore si sia rifiutato di riemettere la fattura addebitando correttamente l’imposta dovuta in un altro Paese membro.

Scadenze fiscali

Adempimenti e scadenze

03 Set 2024 (123)

1) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte,con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

2) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi:
Cosa: Versamento 2 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

3) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024). I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa:  Versamento 3 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4001 - Irpef Saldo

4) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, Redditi SC 2024 - REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento 4 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata

5) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, Redditi SC 2024 - REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento 4 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata

6) Versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2024, 730/2024 - REDDITI SC 2024 - REDDITI SP 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità:  Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

7) Versamento 3 rata Irpef a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2024, 730/2024 - REDDITI SC 2024 - REDDITI SP 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4001 - Irpef Saldo 4033 - Irpef acconto - prima rata

8) IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli 730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 , REDDITI SC- Società di capitali e dichiarazione IRAP 2024. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa: Versamento 2 rata dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4001 - Irpef Saldo

9) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

10) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023

Chi:
Cosa:  Versamento 3 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo

11) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata

12) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento

Chi:
Cosa: Versamento 2 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

13) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023

Chi:
Cosa: Versamento 2 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo

14) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica

Chi:
Cosa: Versamento 2 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata

15) Soggetti IRPEF: versamento della c.d. Tassa Etica

Chi: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento 4 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

16) Addizionale Regionale all'IRPEF: versamento

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, Redditi SC 2024 - REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento 4 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2023, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

17) Addizionale Comunale all'IRPEF: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, Redditi SC 2024 - REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento 4 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

18) Soggetti IRPEF: versamento della 3 rata della c.d. Tassa Etica con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Soggetti IRPEF che esercitano attività di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale delle imposte sui redditi nella misura del 25% sulla produzione e vendita di materiale pornografico o di incitamento alla violenza (c.d. tassa etica), a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4003 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Acconto prima rata 4005 - Addizionale all'IRPEF - art. 31, c. 3, d.l. 185/2008 - Saldo

19) Versamento 3 rata dell'Addizionale Regionale all'Irpef con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2024, 730/2024 - REDDITI SC 2024 - REDDITI SP 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale regionale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2023, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3801 - Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali

20) Versamento 3 rata dell'Addizionale Comunale all'IRPEF a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2024, 730/2024 - REDDITI SC 2024 - REDDITI SP 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'addizionale comunale all'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3843 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - acconto 3844 - Addizionale comunale all'Irpef - Autotassazione - saldo 3857 - INTERESSI PAGAMENTO DILAZIONATO - AUTOTASSAZIONE - ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

21) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3935 - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione senza vincolo di tesoreria unica - art. 38, c.8, D.L. 78/2010

22) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento quota canone Rai trattenuta ai pensionati

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa:  Versamento della rata relativa al canone Rai trattenuta ai pensionati
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 393E - Canone Rai - Versamento somme trattenute dai soggetti che corrispondono redditi da pensione con vincolo di tesoreria unica - Art. 38, c.8, D.L. 78/2010

23) Versamento imposta sugli intrattenimenti

Chi: Soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972
Cosa: Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6728 - Imposta sugli intrattenimenti

24) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari effettuate nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4059 - Imposta sulle transazioni relative a derivati su equity

25) Tobin Tax: Versamento dell'imposta dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti

Chi: Contribuenti che pongono in essere transazioni finanziarie senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie (c.d. Tobin Tax) di cui all'art. 1, comma 491, della Legge n. 228/2012 dovuta sui trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4058 - Imposta sulle transazioni di azioni e di altri strumenti partecipativi

26) Tobin Tax: versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative alle azioni, agli strumenti finanziari partecipativi, ai titoli rappresentativi, ai valori mobiliari e agli strumenti finanziari derivati

Chi: Contribuenti che pongono in essere negoziazioni ad alta frequenza degli strumenti finanziari senza l'intervento di intermediari né di notai
Cosa: Versamento dell'imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti finanziari di cui all'art. 1, comma 495, della Legge n. 228/2012 (c.d. Tobin Tax) dovuta sugli ordini relativi ai trasferimenti degli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art. 1, comma 491, della L. n. 228/2012 e sugli ordini relativi agli strumenti finanziari derivati e valori mobiliari di cui all'art. 1, comma 492, della Legge n. 228/2012 effettuati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4060 - Imposta sulle negoziazioni ad alta frequenza relative ad azioni e strumenti partecipativi

27) Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

28) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte,con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

29) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO

30) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO

31) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO

32) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi:
Cosa: Versamento 2 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

33) Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Chi:
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

34) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024

Chi:
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO

35) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024

Chi:
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 4042 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO

36) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024

Chi:
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO

37) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2023
Cosa: Versamento 7 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,98% a titolo di interessi
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

38) Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, Redditi SC 2024 - REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento 4 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

39) Versamento da parte dei creditori pignoratizi

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, Redditi SC 2024 - REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

40) IVIE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024

Chi: Contribuenti residenti in Italia che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024. In caso di concessione di aree demaniali, l'Ivie è dovuta dal concessionario; nel caso di immobili concessi in locazione finanziaria, l'Ivie è dovuta dal locatario, anche se trattasi di immobili da costruire o in corso di costruzione.
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

41) IVAFE: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024

Chi: Persone fisiche residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

42) Versamento 3 rata dell'Acconto Irpef sui redditi soggetti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società o dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2024, 730/2024 - REDDITI SC 2024 - REDDITI SP 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4200 - Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

43) Versamento da parte dei creditori pignoratizi con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società o dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2024, 730/2024 - REDDITI SC 2024 - REDDITI SP 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sui redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4040 - Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010

44) Versamento 3 rata dell'IVIE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società o dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2024, 730/2024 - REDDITI SC 2024 - REDDITI SP 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4041 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4044 - Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

45) Versamento 3 rata dell'IVAFE a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società o dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2024, 730/2024 - REDDITI SC 2024 - REDDITI SP 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 4043 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO 4047 - Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA

46) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA

47) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024

Chi:
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA

48) CEDOLARE SECCA: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024

Chi: Locatori, persone fisiche titolari di partita IVA titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO

49) Versamento 3 rata "cedolare secca" a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società o dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2024, 730/2024 - REDDITI SC 2024 - REDDITI SP 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento della 3 rata dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1840 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ACCONTO PRIMA RATA 1842 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - SALDO

50) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1025 - Ritenute su obbligazioni e titoli similari emessi dai soggetti indicati nella fonte normativa 1029 - Ritenute su interessi e redditi di capitale diversi dai dividendi dovuti da soggetti non residenti 1031 - Ritenute su redditi di capitale di cui al codice 1030 e interessi non costituenti redditi di capitale a soggetti non residenti 1243 - Proventi soggetti a ritenuta di imposta corrisposti da organizzazioni estere di imprese residenti 1245 - Proventi derivanti da depositi a garanzia di finanziamenti

51) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

52) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1050 - Ritenute su premi riscossi in caso di riscatto di assicurazioni sulla vita

53) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1046 - Ritenute su premi delle lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza 1047 - Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni 1048 - Ritenute su altre vincite e premi

54) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1032 - Ritenute su proventi da cessioni a termine di obbligazioni e titoli similari 1058 - Ritenute su plusvalenze cessioni a termine valute estere

55) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1024 - Ritenute su proventi indicati sulle cambiali 1030 - Ritenute su altri redditi di capitale diversi dai dividendi

56) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

57) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3848 - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Saldo

58) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1301 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e conguagli Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, impinati fuori Regione 1920 - Retribuzioni pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio impianti in Valle d'Aosta

59) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3802 - Addizionale regionale all'Irpef - Sostituti d'imposta

60) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1049 - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

61) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio 1002 - Ritenute su emolumenti arretrati 1012 - Ritenute su indennità per cessazione di rapporto di lavoro

62) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa:  Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

63) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1045 - Ritenute su contributi corrisposti ad imprese da regioni, provincie, comuni ed altri enti pubblici 1051 - Ritenute su premi e contributi corrisposti dall'Unire e premi corrisposti dalla Fise 1052 - Indennità di esproprio occupazione

64) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

65) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

66) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza) corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

67) Sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nel mese precedente. L'ammontare delle ritenute operate dal sostituto d'imposta, qualora d'importo non superiore a 100 euro, può essere rinviato ed effettuato insieme a quello relativo al mese successivo se il loro cumulo supera il predetto limite, ovvero non oltre il termine del 16 dicembre dello stesso anno, se l'importo complessivo dei diversi mesi non supera mai il limite di 100 euro.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

68) Soggetti che corrispondono redditi di pensione: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1001 - Ritenute su retribuzioni, pensioni, trasferte, mensilità aggiuntive e relativo conguaglio

69) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale

Chi: Sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 19 del D.M. 164 del 1999
Cosa: Versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1630 - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 1845 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO 1846 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO 3790 - Interessi pagamento dilazionato addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 3795 - Interessi pagamento dilazionato addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 3803 - Addizionale regionale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta 3845 - Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Acconto 3846 - Addizionale comunale Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Saldo 4730 - Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta 4731 - Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta

70) Versamento ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale ai sensi dell'art. 19 del D.M. 164 del 1999
Cosa: Versamento delle somme a saldo e in acconto trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 118E - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 124E - Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 125E - Interessi pagamento dilazionato dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 126E - Addizionale regionale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale 127E - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 - Acconto 128E - Addizionale comunale all'Irpef trattenuta dal sostituto d'imposta - Mod. 730 133E - Irpef in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta 134E - Irpef a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta 147E - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - ACCONTO 148E - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/2011 - ASSISTENZA FISCALE - SALDO

71) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale comunale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 384E - Addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta - saldo

72) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'acconto mensile Irap dovuto sulle retribuzioni, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sui compensi corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 380E - Irap

73) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento in unica soluzione dell'addizionale regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 381E - Addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d'imposta

74) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi riferite al mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 112E - Ritenuta operata a titolo d'acconto Irpef dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi - Art. 21, c. 15 L. n. 449/1997, come modificato dall'art. 15, comma 2, D.L. n. 78/2009

75) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: Versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché sui redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati 104E - Ritenute su redditi da lavoro autonomo

76) Enti pubblici che corrispondono redditi di pensione con vincolo di tesoreria unica: versamento della rata relative alle imposte dovute in sede di conguaglio

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui
Cosa: Versamento della rata relativa alle imposte dovute in sede di conguaglio di fine anno per importi complessivamente superiori a 100 euro
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 100E - Ritenute su redditi da lavoro dipendente ed assimilati

77) Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017

Chi: Soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché soggetti che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, che nel mese precedente abbiano incassato i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve di cui all'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n.50/2017 o che siano intervenuti nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi. I soggetti non residenti nel territorio dello Stato adempiono agli obblighi fiscali derivanti dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 tramite la stabile organizzazione operante in Italia, qualora ce l'abbiano, oppure, in mancanza di stabile organizzazione, tramite rappresentante fiscale
Cosa: Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativamente ai contratti di locazione breve previsti dall'art. 4, commi 1 e 3, del D.L. n. 50/2017
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1919 - Ritenuta operata all'atto del pagamento al beneficiario di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve - art. 4, comma 5, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50

78) Condomini in qualità di sostituti d'imposta: versamento ritenute operate nel mese precedente

Chi: Condomini in qualità di sostituti d'imposta che abbiano operato ritenute a titolo d'acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa
Cosa: Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa. Sui compensi corrisposti nei mesi da giugno a ottobre, si effettua il versamento entro il 16 del mese successivo a quello in cui l'importo delle ritenute complessivamente dovute raggiunga 500 euro; laddove tale importo non sia raggiunto, si versano le ritenute entro il 16 dicembre, congiuntamente a quelle operate sui compensi di novembre, indipendentemente dal loro ammontare.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1019 - Ritenute del 4% operate dal condominio quale sostituto d'imposta a titolo di acconto dell'Irpef dovuta dal percipiente 1020 - Ritenute del 4% operate all'atto del pagamento da parte del condominio quale sostituto d'imposta a titolo d'acconto dell'Ires dovuta dal percipiente 1040 - Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni

79) Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente. Se l'importo dovuto non supera il limite di euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6008 - Versamento Iva mensile agosto

80) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: liquidazione e versamento IVA relativa al mese precedente

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente. Se l'importo dovuto non supera il limite di euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6008 - Versamento Iva mensile agosto

81) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: liquidazione e versamento Iva mese precedente

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Liquidazione e versamento mensile IVA
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 608E - Versamento IVA mensile agosto

82) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 620E - IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

83) Enti pubblici con vincolo di tesoreria unica: versamento rata saldo IVA 2023

Chi: Enti ed organismi pubblici nonché le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi
Cosa: Versamento della 7 rata del saldo IVA relativa all'anno d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, con la maggiorazione dell'1,98% a titolo di interessi
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 142E - Interessi pagamento dilazionato importi rateizzabili tributi erariali 619E - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

84) Soggetti che hanno affidato a terzi la contabilità Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente

Chi: Contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. n. 100/1998
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa al secondo mese precedente. Se l'importo dovuto non supera il limite di euro 100, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6008 - Versamento Iva mensile agosto

85) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate ovvero presso Poste italiane nonché società indicate nell'art. 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. n. 633 del 1972
Cosa: Versamento dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato

86) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 EP con modalità telematiche
Codice tributo: 621E - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

87) Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti

Chi: Pubbliche amministrazioni e società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Cosa: Versamento dell'imposta dovuta in applicazione del meccanismo della "scissione dei pagamenti" di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'art. 5, comma 01, del D.M. 23 gennaio 2015
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6041 - IVA dovuta dalle PP.AA. E SOCIETA' identificate ai fini IVA - scissione dei pagamenti per acquisti nell'esercizio di attività commerciali - art. 5, comma 01, D.M. 23 gennaio 2015

88) IVA: versamento del saldo 2023

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2024 - 30/06/2024,con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

89) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2023

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2024 - 30/06/2024 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

90) IVA: versamento del saldo 2023

Chi:
Cosa: Versamento 2 rata del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2024 - 30/06/2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

91) Soggetti Ires: versamento saldo IVA 2023

Chi:
Cosa: Versamento 2 rata del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2024 - 30/06/2024 maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

92) Versamento rata del saldo Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale

Chi: Contribuenti IVA che hanno scelto il pagamento rateale del saldo dell'imposta dovuta per il 2023
Cosa: Versamento 7 rata del saldo IVA relativo all'anno d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale con la maggiorazione dell'1,98% a titolo di interessi
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

93) IVA: versamento del saldo 2023

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, Redditi SC 2024 - REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento 4 rata dell'Irap, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

94) Versamento 3 rata del saldo IVA 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2024, 730/2024 - REDDITI SC 2024 - REDDITI SP 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata del saldo IVA relativo al 2023 risultante dalla dichiarazione IVA annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/2024 - 30/06/2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 6099 - Versamento Iva sulla base della dichiarazione annuale

95) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale" (ISA): versamento 2 rata

Chi: Soggetti che si adeguano alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale" (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi secondo quanto disposto dal d.lgs. n. 13/2024, art. 37
Cosa: Versamento 3 rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6494 - Studi di settore - adeguamento Iva

96) Adeguamento alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilit�iscale" (ISA): versamento in unica soluzione o come 1 rata

Chi: Soggetti che si adeguano alle risultanze degli "Indici Sintetici di Affidabilità fiscale" (ISA) nella dichiarazione dei redditi, nella dichiarazione Irap e nella dichiarazione IVA. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, o che presentano cause di esclusione dagli stessi, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, i soggetti che adottano il regime di cui all' articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 , convertito, con modificazioni, dalle legge 15 luglio 2011, n. 111 , nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all' articolo 1, commi da 54 a 86, della legge n. 190 del 2014 , e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5 , 115 e 116, del testo unico delle imposte sui redditi , di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, tenuti a effettuare entro il 1 luglio 2024 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per il primo anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale di cui al presente titolo, possono provvedervi entro il 31 luglio 2024 senza alcuna maggiorazione, oppure entro il 30 agosto 2024 con la maggiorazione dello 0,40 %.
Cosa: Versamento 2 rata dell'Iva relativa ai maggiori ricavi o compensi indicati nella dichiarazione dei redditi maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6494 - Studi di settore - adeguamento Iva

97) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2003 - Ires - Saldo

98) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires

Chi:
Cosa: Versamento 2 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2003 - Ires - Saldo

99) Soggetti Ires: versamento saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires

Chi: Soggetti Ires tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2024 e modello ENC 2024), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento 4 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo

100) Soggetti Ires: versamento 3 rata a titolo di saldo 2023 e primo acconto 2024 dell'Ires con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Soggetti Ires, tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi (modello REDDITI SC 2024 e modello ENC 2024), con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'Ires, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 2001 - Ires acconto - prima rata 2003 - Ires - Saldo

101) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo

102) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023

Chi:
Cosa: Versamento 2 rata dell'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024 maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo

103) IRAP: versamento primo acconto 2024 e saldo 2023

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, Redditi SC 2024 - REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento 4 rata rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

104) Versamento 3 rata Irap a titolo di primo acconto 2024 e saldo 2023 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle societ� dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2024, 730/2024 - REDDITI SC 2024 - REDDITI SP 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata delI'Irap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 3800 - Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo 3805 - Interessi pagamento dilazionato tributi regionali 3812 - Irap - acconto - prima rata

105) Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione

Chi: Sostituti d'imposta
Cosa: Versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti, nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività redditività qualità efficienza ed innovazione
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1053 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente 1305 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, versata in Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta e maturata fuori delle predette regioni 1604 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sicilia e versata fuori regione 1904 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Sardegna e versata fuori regione 1905 - Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sui compensi accessori del reddito da lavoro dipendente, maturati in Valle d'Aosta e versata fuori regione

106) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

107) Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

108) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2024, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014

109) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2024, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

110) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171/2005

111) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF

Chi:
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei CAF residenti, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2728 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF

112) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi:
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate

113) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024

Chi:
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 15% sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni svolte dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1854 - Imposta sostitutiva IRPEF e addizionali regionali e comunali sui compensi per lezioni private e ripetizioni - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 1, c. 13, legge n. 145/2018

114) Regime forfetario agevolato: versamento imposta sostitutiva

Chi:
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2024, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014

115) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali

Chi:
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2024, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024,maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

116) Noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto: versamento imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali

Chi:
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20%, sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1847 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale - Art. 49-bis del D.Lgs. N. 171/2005

117) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti di beni o aziende a favore dei CAF

Chi:
Cosa: Versamento 2 rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 19% sulle plusvalenze realizzate a seguito delle operazioni di conferimento di beni o aziende a favore dei CAF residenti, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo con applicazione degli interessi nella misura dello 0,18%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 2728 - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sulle plusvalenze derivanti da conferimenti o cessioni di beni o aziende a favore dei CAF

118) Regime forfetario agevolato: versamento 4 rata imposta sostitutiva

Chi: Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2024, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%.
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

119) Versamento dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986)

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (730/2024, REDDITI Persone Fisiche 2024, Redditi SC 2024 - REDDITI SP-Società di persone ed equiparate 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure attraverso l'home banking del proprio istituto di credito) oppure tramite intermediario abilitato. I non titolari di partita IVA potranno effettuare il versamento con modello F24 cartaceo presso Banche, Poste Italiane e agenti della riscossione purché non utilizzino crediti tributari o contributivi in compensazione, oppure quando devono pagare F24 precompilati dall'ente impositore
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

120) Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Contribuenti tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali delle persone fisiche, delle società e dell'Irap (Modelli REDDITI Persone Fisiche 2024, 730/2024 - REDDITI SC 2024 - REDDITI SP 2024 e dichiarazione IRAP 2024) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1100 - Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

121) Regime forfetario agevolato: versamento 3 rata imposta sostitutiva con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano il regime forfetario agevolato di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2024, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1790 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Acconto prima rata - art. 1, c. 64, legge n. 190/2014 1792 - Imposta sostitutiva sul regime forfetario - Saldo - Art. 1, c.64, legge n. 190/2014

122) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento 4 rata del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali

Chi: Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 1 luglio 2024
Cosa: Versamento 4 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2023, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,83%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

123) Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e versamento 3 rata del primo acconto 2024 e del saldo 2023 dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo

Chi: Persone fisiche che hanno deciso di continuare ad avvalersi del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità fino al completamento del quinquennio agevolato e comunque fino al trentacinquesimo anno di età che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 31 luglio 2024 avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 17, comma 2, del D.P.R. n. 435/2001
Cosa: Versamento 3 rata dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali dovuta in base alla dichiarazione dei redditi REDDITI Persone Fisiche 2024, a titolo di saldo per l'anno 2023 e di primo acconto per l'anno 2024, maggiorando preventivamente l'intero importo da rateizzare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,51%
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 1668 - Interessi pagamento dilazionato imposte erariali 1793 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 1795 - Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - SALDO - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011

20 Set 2024 (1)

1) Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente

Chi: Imprese elettriche
Cosa: Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94)
Modalità: Esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati

30 Set 2024 (32)

1) Superbollo: versamento

Chi: Soggetti che risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw con bollo scadente ad agosto 2024 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi
Cosa: Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione
Modalità: Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione. I titolari di partita IVA devono pagare necessariamente con modalità telematiche; i non titolari di partita Iva possono pagare con modalità telematiche oppure presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione
Codice tributo: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica

2) Bollo auto: versamento

Chi: Proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente ad agosto 2024 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi
Cosa: Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto)
Modalità: Presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell'A.C.I., le tabaccherie o le agenzie di pratiche auto
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

3) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: versamento IVA relativa ad acquisti intracomunitari

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Liquidazione e versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente
Modalità: Modello F24 con modalità telematiche, direttamente (utilizzando i servizi "F24 web" o "F24 online" dell'Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure ricorrendo, tranne nel caso di modello F24 a saldo zero, ai servizi di internet banking messi a disposizione da banche, Poste Italiane e Agenti della riscossione convenzionati con l'Agenzia delle Entrate) oppure tramite intermediario abilitato
Codice tributo: 6043 IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993 622E IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - art. 49 del DL n. 331/1993

4) Modello "Redditi PF 2024: presentazione cartacea tardiva entro novanta giorni dalla scadenza del termine

Chi: Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi che non hanno presentato agli uffici postali il modello "Redditi PF 2024" entro il 30 giugno 2024
Cosa: Ultimo giorno utile per sanare la mancata presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello "Redditi PF 2024", e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef
Modalità: Mediante presentazione presso gli uffici postali. Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il contestuale versamento, mediante modello F24, della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione, ridotta nella misura indicata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.
Codice tributo: 8911 - Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie

5) Enti non commerciali e agricoltori esonerati: presentazione INTRA 12

Chi: Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e produttori agricoli di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali
Cosa: Dichiarazione mensile degli acquisti di beni e servizi da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati dagli enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori esonerati (Modello INTRA 12)
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i canali Fisconline o Entratel

6) Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo

Chi: Soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del D.P.R. 633/1972 che intendono esercitare l'opzione per divenire un unico soggettivo passivo denominato "Gruppo IVA"
Cosa: Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
Modalità: Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it
Codice tributo: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica

7) Comunicazione liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare precedente

Chi: Soggetti passivi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)
Cosa: Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel secondo trimestre solare del 2024, da effettuare utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA"
Modalità: Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it
Codice tributo: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica

8) Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente (c.d. Esterometro)

Chi: Soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop
Cosa: Comunicazione delle cessioni di beni e prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato relative al mese precedente - N.B.: la comunicazione è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite nel Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. 89757/2018
Modalità: Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, secondo il tracciato e le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegate al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018 prot.89757
Codice tributo: 622E - IVA sugli acquisti modello INTRA 12 - Art. 49 del DL n. 331/1993

9) Strutture sanitarie, medici, ed altri soggetti: comunicazione al Sistema TS dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie sostenute dalle persone fisiche nel primo semestre 2024

Chi: Soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria, dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Cosa: Trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche nel primo semestre 2024, così come riportati sul documento fiscale emesso dai medesimi soggetti, comprensivi del codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria, nonché quelli relativi ad eventuali rimborsi, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata
Modalità: Esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal

10) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Enti della ricerca scientifica e dell'università Remissione in bonis

Chi: Enti senza scopo di lucro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23/04/2010 ("Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica)
Cosa: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2024 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nel termine del 30 aprile, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, purché sia pagata contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: Le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione sono illustrate sul sito web del MIUR http://cinquepermille.miur.it. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

11) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis

Chi: Enti rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23/04/2010 ("Finanziamento della ricerca sanitaria") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di: enti destinatari di finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria; fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Min. Salute; associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale in collaborazione con i predetti enti)
Cosa: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2024 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini di legge, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, purché venga contestualmente pagata una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: Per le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione bisogna contattare il Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca scientifica e tecnologica. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

12) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - enti del volontariato: Remissione in bonis

Chi:
Cosa: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2024 che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine ordinario del 10 aprile 2024 ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'iscrizione, con allegata la fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

13) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - enti del volontariato: Remissione in bonis

Chi: .
Cosa: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2024 che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00
Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

14) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

Chi:
Cosa: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2024 che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 10 aprile 2024 ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la copia del documento del legale rappresentante dell'ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'iscrizione, con allegata la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI.
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

15) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

Chi:
Cosa: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2024 che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere al CONI la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
Modalità:  La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

16) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - enti del volontariato: Remissione in bonis

Chi: Enti del volontariato: ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997
Cosa: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2024 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 10 aprile 2024, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: presentare la domanda di iscrizione nell'elenco degli "enti del volontariato"; trasmettere alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti per l'iscrizione, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di euro 250,00.
Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non allegata la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

17) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

Chi: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
Cosa: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2024 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 10 aprile 2024, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: presentare la domanda di iscrizione nell'elenco delle "associazioni sportive dilettantistiche"; trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

18) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Enti della ricerca scientifica e dell'università Remissione in bonis

Chi: Enti senza scopo di lucro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23/04/2010 ("Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica)
Cosa: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2024 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nel termine del 30 aprile, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, purché sia pagata contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: Le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione sono illustrate sul sito web del MIUR http://cinquepermille.miur.it. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

19) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis

Chi: Enti rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23/04/2010 ("Finanziamento della ricerca sanitaria") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di: enti destinatari di finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria; fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Min. Salute; associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale in collaborazione con i predetti enti)
Cosa: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2024 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini di legge, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, purché venga contestualmente pagata una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: Per le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione bisogna contattare il Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca scientifica e tecnologica. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

20) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - enti del volontariato: Remissione in bonis

Chi:
Cosa: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2024 che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine ordinario del 10 aprile 2024 ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'iscrizione, con allegata la fotocopia del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

21) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - enti del volontariato: Remissione in bonis

Chi:
Cosa: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2024 che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

22) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

Chi:
Cosa: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2024 che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 10 aprile 2024 ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la copia del documento del legale rappresentante dell'ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini dell'iscrizione, con allegata la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI.
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

23) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

Chi:
Cosa: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2024 che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere al CONI la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

24) Modello "Redditi PF 2024: presentazione cartacea tardiva entro novanta giorni dalla scadenza del termine

Chi: Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi che non hanno presentato agli uffici postali il modello "Redditi PF 2024" entro il 30 giugno 2024
Cosa: Ultimo giorno utile per sanare la mancata presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi modello "Redditi PF 2024", e della busta contenente la scheda per la scelta della destinazione dell'otto, del cinque e del due per mille dell'Irpef
Modalità: Mediante presentazione presso gli uffici postali. Ai fini della regolarizzazione è necessario effettuare anche il contestuale versamento, mediante modello F24, della sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione, ridotta nella misura indicata dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997, ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.
Codice tributo: 8911 - Sanzione pecuniaria per altre violazioni tributarie

25) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - enti del volontariato: Remissione in bonis

Chi: Enti del volontariato: ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997
Cosa: Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2024 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 10 aprile 2024, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: presentare la domanda di iscrizione nell'elenco degli "enti del volontariato"; trasmettere alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti per l'iscrizione, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di euro 250,00.
Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente.
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

26) Richiesta di rimborso dell'IVA assolta in altro Stato membro

Chi: Soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato
Cosa: Presentazione istanza per il rimborso dell'Iva assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati
Modalità: Presentazione con modalità telematica.Per maggiori informazioni consultare il sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

27) Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo

Chi: Soggetti passivi IVA, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'art. 70-ter del D.P.R. 633/1972 che intendono esercitare l'opzione per divenire un unico soggettivo passivo denominato "Gruppo IVA"
Cosa: Presentazione della "Dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA" per chi intende effettuare l'opzione (oppure la revoca) con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo
Modalità: Il modello, sottoscritto da tutti i partecipanti, è presentato dal rappresentante del Gruppo IVA utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La sottoscrizione e la presentazione avvengono esclusivamente in modalità telematica diretta, tramite l'applicazione disponibile nell'area autenticata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it
Codice tributo: 3364 - Addizionale Erariale alla tassa automobilistica

28) Richiesta di rimborso dell'IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati Membri della Comunità

Chi: Soggetti passivi Iva stabiliti in altri Stati Membri della Comunità europea
Cosa: Istanza per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati Membri della Comunità
Modalità: Presentazione dell'istanza in via telematica allo Stato membro ove sono stabiliti

29) Richiesta di rimborso dell'IVA assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea con cui esistono accordi di reciprocità

Chi: Soggetti passivi Iva stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità europea con cui esistono accordi di reciprocità
Cosa: Presentazione istanza per il rimborso dell'Iva assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati.
Modalità: Presentazione modello Iva 79 al Centro Operativo di Pescara. Per maggiori informazioni consultare il sito internet dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it

30) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Associazioni Sportive Dilettantistiche: Remissione in bonis

Chi: Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale
Cosa: Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2024 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 10 aprile 2024, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: presentare la domanda di iscrizione nell'elenco delle "associazioni sportive dilettantistiche"; trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento). La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

31) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Enti della ricerca scientifica e dell'università Remissione in bonis

Chi: Enti senza scopo di lucro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23/04/2010 ("Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica)
Cosa: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2024 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nel termine del 30 aprile, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, purché sia pagata contestualmente una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: Le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione sono illustrate sul sito web del MIUR http://cinquepermille.miur.it. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille

32) Cinque per mille relativo ad anno finanziario 2024 - Enti della ricerca sanitaria: Remissione in bonis

Chi: Enti rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23/04/2010 ("Finanziamento della ricerca sanitaria") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'IRPEF (si tratta di: enti destinatari di finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria; fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Min. Salute; associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale in collaborazione con i predetti enti)
Cosa: Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef per l'esercizio finanziario 2024 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini di legge, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, purché venga contestualmente pagata una sanzione di EUR 250,00.
Modalità: Per le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione bisogna contattare il Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca scientifica e tecnologica. La sanzione di EUR 250,00 deve essere versata con Mod. "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24-ELIDE, senza possibilità di ravvedimento).
Codice tributo: 8115 - Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 - Rimessione in bonis 5 per mille
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